Indicazioni utili da sapere per l'Esercizio della Professione

Referto

Grava sul medico, in qualità di esercente una professione sanitaria, uno speciale obbligo collaborativo con l’Amministrazione della Giustizia in ordine a fatti di rilevanza biologica che tuttavia per le particolari circostanze in cui hanno trovato realizzazione interessano l’Autorità Giudiziaria quali ipotesi di reati procedibili d ’ufficio.

Siffatte evenienze pongono evidente il problema della gerarchia dei valori fra diritti collettivi, quale la tutela della società rispetto al verificarsi di comportamenti antigiuridici,e diritti soggettivi come quello relativo alla tutela della salute di ogni singolo cittadino.

Tale antinomia di rapporti, che nasce da certune dissonanze tra indirizzo deontologico e disposto legislativo, trova soluzione diversa in ragione della qualificazione giuspenalistica del medico come esercente una professione di pubblica necessità,ovvero come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nel primo caso, infatti ,come sarà successivamente chiarito, il diritto alla salute del singolo e la potestà di cura riconosciuta al medico hanno valore prioritario rispetto al dovere collaborativi con l’amministrazione della giustizia, mentre nel secondo è quest’ultimo a prevalere; nella fattispecie il problema del rispetto del diritto alla riservatezza del cittadino, la cui violazione è sanzionata all’art.622 cp,è superato rappresentando l’obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria giusta causa imperativa di rivelazione di segreto professionale.

Non mancano tuttavia autorevoli pareri che sostengono la necessità d uniformare il comportamento del medico nel senso del massimo rispetto dei diritti del paziente. È comunque necessario per il medico conoscere con precisione le condizioni che lo obbligano a tale attività,posto che anche una comunicazione non dovuta può configurare la violazione dell’obbligo della riservatezza sopra richiamata .

L’art.365 cp («Obbligo di referto ») testualmente recita:

«Chiunque,avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ’ufficio,omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art.361,è punito con la multa fino a L.1.000.000.Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ».

Come abbastanza facilmente si evince dai contenuti della norma, è tenuto all’obbligo di referto il medico che nell’esercizio della propria attività ponga in essere un intervento di tipo tecnico su un soggetto che necessita di cure.

Molto si è discusso sulle nozioni di assistenza od opera ,volute dal Legislatore per distinguere fattispecie diverse d ’intervento.

Le interpretazioni dottrinarie che sono state date propongono ora una distinzione cronologica,dovendosi intendere per assistenza una prestazione sanitaria continuativa e per opera una prestazione occasionale,ora differenze qualitative,indicando con assistenza un intervento effettuato su soggetto vivente, e con opera una qualsiasi attività,in genere di tipo ricognitivo,su un soggetto deceduto.

In senso pragmatico, può ritenersi operante l’obbligo del referto quando in modo continuativo od occasionale,su un soggetto vivente o deceduto, il medico esplichi qualunque attività che specificamente inerisca la sua qualifica professionale. È certo,perché chiaramente emergente dall’enunciato normativo,che l’intervento sanitario deve avere carattere attivo,non rilevando la semplice conoscenza diretta o indiretta del fatto.

Il sospetto di ipotesi delittuose deve scaturire non solo e non necessariamente dalle caratteristiche delle lesioni,posto che le conseguenze di un evento traumatico accidentale possono essere del tutto analoghe da quelle cagionate da fatti di natura dolosa o colposa,ma da una più complessiva analisi delle circostanze del fatto quale può essere effettuata attraverso l’anamnesi della persona lesa e le dichiarazioni di eventuali testimoni o di chi ha richiesto l’intervento del medico .

Requisito fondamentale per la refertazione dell’ipotizzato evento delittuoso è la sua procedibilità d ’ufficio,sicché l’osservanza della norma implica alcune cognizioni di carattere giuridico. Sinteticamente,e per quanto più di frequente pertinenti all’attività del medico,si ricordano,come procedibili d ’ufficio:

-i delitti contro la vita : omicidio volontario (art.575 cp),omicidio præterintenzionale (art.584 cp), omicidio colposo (art.589 cp),omicidio del consenziente (art.579 cp),morte come conseguenza di altro delitto (art.586 cp),istigazione ed aiuto al suicidio (art.580 cp),infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art.578 cp,con esclusione di alcune specifiche previsioni);

–i delitti contro l’incolumità individuale : lesioni personali volontarie,da cui sia derivata una malattia di durata superiore a 20 gg.(art.582 cp);lesioni personali volontarie aggravate,secondo le previsioni degli artt.583-585 cp),lesioni personali colpose aggravate,solo se commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art.590 cp);

 –i delitti contro la libertà personale : sequestro di persona (art.605 cp),violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cp,nelle specifiche previsioni dell’art.609-septies );

 –i delitti contro la pietà verso i defunti : vilipendio di cadavere (art.410cp),distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art.411 cp),occultamento di cadavere (art.412 cp), uso illegittimo di cadavere (art.413 cp);

 –l’interruzione di gravidanza effettuata in violazione della Legge 22 maggio 1978,n.194, o di specifiche previsioni in essa contenute.

La sanzione prevista per l’omissione del referto non si applica nei casi in cui il referto esponga la persona assistita a procedimento penale.

Questa disposizione,che di fatto esenta il medico dall’obbligo del referto nello specifico caso pur ricorrendone i presupposti generali,ha la chiara finalità di tutelare il diritto alla salute del cittadino anche quando abbia commesso un reato,e al tempo stesso riconosce alla potestà di cura del medico un valore prioritario rispetto al dovere di collaborazione con l’amministrazione della giustizia.

I contenuti del referto,le modalità e i tempi di trasmissione all’Autorità Giudiziaria sono analiticamente elencati all’art.334 cpp («Chi ha l’obbligo del referto deve presentarlo entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo,immediatamente al Procuratore della Repubblica,al Pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, o ,in loro mancanza, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l’intervento del referente,il luogo,il tempo e le altre circostanze dell’intervento,il luogo in cui attualmente trovasi l’offeso,e,se è possibile,le generalità di questo o di quant ’altro valga a identificarlo:dà inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso, gli effetti che ha cagionato o può cagionare.

Qualora più persone abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione,sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto,che può farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutti sottoscritto, senza che l’omissione del referto da parte di taluni degli obbligati possa in alcun caso ritardare l’azione dell’Autorità Giudiziaria »).