Indicazioni utili da sapere per l'Esercizio della Professione

L’ENPAM : L’Ente Previdenziale e Assistenziale del Medico e dell’Odontoiatra

I Medici-Chirurghi e gli  Odontoiatri, dalla data di prima iscrizione  all’Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri :
L’ ENPAM.

Nell’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Ordine, l’Iscritto  riceverà dall’ENPAM la richiesta del pagamento dei contributi per il Fondo di Previdenza Generale “Quota A” che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli Iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.

Il pagamento dei contributi è obbligatorio ed è fiscalmente deducibile.

Inoltre l’ENPAM richiede, nell’anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale “Quota B”. Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell’anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione “pura”, ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia e/o extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.

Se il medico ottiene una convenzione con la ASL (medicina generale, continuità assistenziale, pediatria o specialistica ambulatoriale)  sarà  “obbligatoriamente”  iscritto nel corrispondente” Fondo Speciale” dell’ENPAM ed  i contributi pensionistici-  oltre a quelli, comunque obbligatori, della su indicata  quota “A” – saranno detratti dalle competenze mensili e versati, a cura della ASL, all’ENPAM.
Di contro, se il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata – oltre a quelli, comunque obbligatori, della su indicata  quota “A” – subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all’INPS.

Ovviamente le pensioni derivanti dai versamenti dei contributi relativi al Fondo Generale di Previdenza ( quota “A” ed eventuale quota “B” ) sono cumulabili sia con le pensioni erogate dai Fondi Speciali della stessa ENPAM e che dall’INPS.

Per ulteriori e particolareggiate informazioni consultare il sito web:  www.enpam.it