L’art. 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD 27 luglio 1934)stabilisce l’obbligo per gli «esercenti la professione di medico chirurgo » di denunciare all’autorità sanitaria (Sindaco, ex-Ufficiale Sanitario oggi ASL) una serie di condizioni e/o eventi inerenti la salute ritenute di interesse per la collettività.
Tra le denunce obbligatorie ai sensi di legge rientrano:
Dichiarazione di nascita: deve essere inviata al Sindaco per il tramite dell’Ufficiale di Stato Civile entro i 10 giorni successivi al parto (RD 9 luglio 1939, art. 70); generalmente viene presentata dal genitore, nel qual caso al medico compete la compilazione della certificazione di assistenza al parto (onere che incombe sull’ostetrica qualora il parto sia avvenuto in assenza di assistenza medica), redatto su specifico modello allegato al Decreto Ministero della sanità del 19 aprile 1978 («Nuovo modello di certificato di assistenza al parto »); la presentazione della dichiarazione di nascita compete al medico nel caso in cui manchino le persone legalmente tenute a presentarla, ovvero quando il sanitario ha fondato motivo di ritenere che, pur presenti, tali soggetti omettano di presentarla. Il medico deve rispettare l’eventuale volontà della madre di mantenere anonimi i propri dati anagrafici, e riportare nella dichiarazione soltanto i dati del figlio.
Segnalazione di neonato immaturo: il RD 26 maggio 1940, n. 1364 e succ. int. (DM Sanità 11 ottobre 1940, Circ. Min. Sanità del 27 aprile 1953, n. 38)fa obbligo al medico (e all’ostetrica) che assiste al parto e alla nascita di neonati immaturi e/o di peso inferiore a 2500 grammi di presentare denuncia alla ASL entro 24 ore su appositi moduli.
Denuncia di nascita di infanti deformi: deve essere inviata al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica della ASL entro due giorni dal parto in cui hanno prestato assistenza e che ha dato luogo alla nascita di un neonato affetto da rilevanti malformazioni, in linea generale quelle che comportano un’invalidità permanente (art. 11 RD 26 maggio 1940, n. 1364; art. 1 RD 17 febbraio 1941, n. 1127).
Denuncia della causa di morte: viene inclusa nel presente sottoparagrafo in quanto è frequentemente a carico di medici dipendenti di strutture ospedaliere pubbliche. Ai sensi dell’art. 103, comma a) del T. U. delle leggi sanitarie ( RD 27 luglio 1934, n. 1265)e delle norme successive (DPR 10 settembre 1990, n. 285; Circolare Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24) l’onere della denuncia al Sindaco entro 24 ore incombe sul medico che «per l’esercizio e a causa della professione ha conoscenza certa delle cause della morte », cioè su chi ha prestato effettivamente assistenza alla persona quando era ancora in vita o ha comunque conoscenza diretta delle cause della morte. Nei casi in cui la morte interviene senza assistenza medica, compete al medico necroscopo redigere la denuncia. La denuncia è inoltre obbligatoria per i medici che eseguono riscontri diagnostici, autopsie giudiziarie, e per i componenti il Collegio per l’accertamento della realtà della morte nel contesto della Legge 644/1975 e successive modifiche in tema di trapianti da cadavere. La denuncia della causa di morte deve essere redatta su apposita scheda di morte in cui il medico riporta la causa iniziale, la causa intermedia (eventuali complicanze)e la causa terminale (condizione morbosa che ha direttamente determinato il decesso). Il modulo, edito dall’ISTAT, è differenziato in base al sesso (blu per maschi, rosso per femmine)e all’età del deceduto (soggetti deceduti in età inferiore o superiore a un anno).
Denuncia della causa di morte di soggetti trattati con nuclidi radioattivi: del tutto analoga alla precedente, contiene quale informazione aggiuntiva la tipologia e la quantità di radionuclidi somministrati in vita come previsto dall’art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Denuncia di casi di lesioni invalidanti: in base alle norme sopra richiamate (RD 27 luglio 1934, n. 1265 e RD 17 febbraio 1941, n. 1127)vanno denunciati entro 48 ore dall’accertamento al Sindaco i casi di lesioni da cui possano derivare sequele permanenti a carattere invalidante, fatta eccezione per i casi di interesse per l’INAIL o per l’INPS, da segnalare in altro modo con diversa modulistica.
Denuncia di malattie infettive e diffusive: gli artt. 253 e 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie stabiliscono l’obbligo per il medico della denuncia all’Autorità Sanitaria competente per territorio dei casi di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa per la salute pubblica. Sono soggetti all’obbligo tutti i medici, sia liberi professionisti sia pubblici dipendenti o convenzionati (Circolare Ministero della Sanità n. 36 del 17 dicembre 1990). Il Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e successive modifiche e integrazioni (DM 28 novembre 1986 e DM 15 dicembre 1990) elencano dettagliatamente le malattie soggette a denuncia, precisando le modalità di notifica in relazione alla tipologia delle malattie infettive (che sono raggruppate in 5 classi, con specifica modalità di notifica:
•Malattie comprese nella classe I: notifica alla ASL, al Ministero della Sanità, all’Assessorato Regionale alla Sanità e all’Istituto Superiore di Sanità, tramite telegramma o fonogramma, anche sulla base del solo sospetto clinico in assenza di conferma diagnostica di laboratorio (con l’eccezione dell’influenza); agli stessi enti vanno comunicati gli eventuali successivi risultati delle indagini di laboratorio, nonché le modalità di sorveglianza sanitaria intorno al caso (conviventi, contatti interpersonali ecc. ).
•Malattie comprese nella classe II: notifica, entro due giorni dalla conoscenza del caso, alla ASL, all’ISTAT e all’Assessorato Regionale alla Sanità, sulla base dei dati clinici (presenza di segni e sintomi indicativi di malattia acuta), batteriologici (identificazione dell’agente mediante batterioscopia, tecniche immunologiche e genetiche), sierologici (evidenziazione di antigeni specifici contro l’agente etiologico in livelli significativi in un unico esame ovvero di sieroconversione in esami seriati) e colturali (isolamento e crescita dell’agente etiologico in idonee condizioni di coltura). Quest’ultimo rappresenta un criterio sufficiente per la notifica anche in assenza dei due precedenti.
•Malattie comprese nella classe III: si tratta di malattie per le quali è richiesta particolare documentazione, segnatamente: AIDS (segnalazione come da Circolari del Ministero della Sanità n. 5/1987 e 14/1988), lebbra (Circolare Ministeriale n. 507/G 4/3136 del 13 maggio 1983), malaria (Circolare Ministeriale n. 32 del 28 novembre 1989), tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare.
•Malattie ricomprese nella classe IV: la denuncia deve essere inoltrata alla ASL entro 24 ore dall’osservazione.
•Malattie ricomprese nella classe V: sono incluse le malattie infettive e diffusive non previste nelle classi precedenti, con modalità di notifica analoghe a quelle della classe IV; nel caso dell’AIDS la Legge 5 giugno 1990, n. 135 e la Circolare del Ministero della Sanità n. 5/1987 prevedono la compilazione in triplice copia della denuncia da inviare obbligatoriamente al Centro Operativo AIDS del Ministero della Sanità presso l’Istituto Superiore di Sanità e all’Assessorato Regionale alla Sanità, trattenendo la terza copia; solo la copia inviata al COA deve recare i dati anagrafici. Nell’obbligo di denuncia sono inclusi solo i casi di AIDS «conclamato » (ovvero rispondente ai criteri diagnostici dell’OMS), con esclusione dunque della semplice sieropositività e delle sindromi minori(ARC/LAS).
Denuncia delle malattie veneree: la Legge 25 luglio 1956, n. 837 ed il successivo DPR 27 ottobre 1962, n. 2056 stabiliscono l’obbligo di denuncia per quattro forme patologiche (sifilide, blenorragia, ulcera venerea, linfogranulomatosi inguinale o malattia di Nicolas-Favre) nella fase di contagiosità; diversamente, le suddette affezioni rientrano nella classe II delle malattie infettive e diffusive; la denuncia, da inviare alla ASL, non deve contenere i dati identificativi del paziente al fine di mantenere un rigoroso anonimato. È inoltre dovere del medico informare il paziente sulla malattia, e in particolare sulle possibilità di trasmissione e di cura (art. 4 Legge 837/1956).
Denuncia di malattie di interesse sociale: l’art. 284 del RD 27 luglio 1934, n. 1265 prevede l’obbligo di denuncia alla ASL di casi di tracoma, malaria e pellagra. Denuncia dei casi di malaria: prevista dal RD 28 gennaio 1935, n. 93, limitatamente alla variante cosiddetta perniciosa. Denuncia di casi di pellagra: il medesimo RD 1265/1934, all’art. 330, stabilisce l’obbligo di denuncia dei casi di pellagra, anche solo sospetta, secondo le modalità previste dagli artt. 253-254 delle Leggi Sanitarie.
Denuncia delle vaccinazioni obbligatorie: la vigente normativa (DCG 2 dicembre 1926 per la vaccinazione antitifica; DM 25 maggio 1967 per la vaccinazione antipolio, DCG 7 marzo 1940 per la vaccinazione antidifterica; DPR 7 settembre 1965, n. 1301 per la vaccinazione antitetanica; DPR 23 gennaio 1975, n. 447 per la vaccinazione antitubercolare; Legge 27 maggio 1991, n. 165 per la vaccinazione antiepatite B) impone l’obbligo di denuncia alla ASL al medico che effettui una vaccinazione obbligatoria, precisando i dati identificativi del paziente e del vaccino utilizzato, nonché le modalità di somministrazione; sussiste inoltre l’obbligo di compilazione, su apposito modello, di una scheda informativa in ordine a eventuali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di un vaccino, ai fini dell’eventuale corresponsione dei benefici previsti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 («Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati »).
Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari: la Legge 2 dicembre 1975, n. 638 prevede l’obbligo per gli esercenti la professione di medico-chirurgo di denunciare alla ASL entro 2 giorni ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari, specificando i dati identificativi del paziente, il prodotto che ha determinato l’intossicazione e le circostanze in cui questa si è verificata, lo stato clinico del paziente.
Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e sostanze radioattive: l’art. 1 della Legge 20 febbraio 1958, n. 93, e l’art. 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 prevedono l’obbligo di denuncia al Sindaco della detenzione di apparecchi radiologici a scopo diagnostico o terapeutico, allo scopo di ottenere il relativo nulla-osta. Segnalazione non nominativa di interruzione volontaria di gravidanza: gli artt. 7, 11 e 21 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, prevedono la notifica alla ASL dell’avvenuto intervento di interruzione volontaria di gravidanza entro 48 ore, omettendo i dati identificativi della donna, da parte delle strutture autorizzate (ospedale, poliambulatorio, casa di cura)in cui è stato effettuato l’intervento.
Denuncia di infortunio sul lavoro: l’obbligo di notifica all’INAIL (entro il termine di due giorni) di un infortunio in occasione di lavoro che determini lesioni tali da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni incombe sul medico nel caso di infortuni nel settore agricolo (art. 238 DPR 1124/1965)e del lavoro artigiano (art. 203 del medesimo Testo Unico; in quest’ultimo caso laddove l’interessato si trovi nell’impossibilità di provvedere personalmente). In caso di infortuni mortali la notifica deve avvenire entro 24 ore dalla conoscenza del fatto. Nell’ambito dell’industria, spetta al medico redigere una certificazione su apposito modello in triplice copia ed inviarne una all’INAIL, mentre le rimanenti vengono consegnate al datore di lavoro cui compete il dovere della denuncia all’INAIL.
Denuncia di malattia professionale: il citato TU – DPR 1124/1965 e il successivo DPR 13 aprile 1994, n. 336 pongono a carico di ogni medico che ne riconosca o ne sospetti l’esistenza l’obbligo della denuncia delle malattie professionali elencate nel DPR 336/1994. La denuncia in triplice copia indirizzata al datore di lavoro, all’INAIL e al Settore di Medicina del Lavoro della ASL.