PREMESSO CHE:
- Il rilascio di un certificato medico rappresenta l’atto finale di una prestazione sanitaria iniziata con l’acquisizione del consenso, la raccolta dell’anamnesi, e proseguita con la visita medica. Tutto il complesso di questi atti costituisce la prestazione del medico.
Da ciò si comprende che il certificato medico non ha una sua autonoma consistenza, in quanto è logicamente inserito in una prestazione sanitaria. Di conseguenza non ha un costo di per sé, ma è la prestazione medica nel suo complesso, conclusasi con il rilascio del certificato, che può avere rilevanza ai fini del compenso per il medico. ( art. 24 del Codice di deontologia medica :”Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati)
- Dopo l’abolizione del tariffario a norma del “Decreto Bersani” del 2006, non esiste più una tariffa vincolante, per cui ogni medico è libero di fissare le tariffe che crede. In ogni caso è necessario che il medico informi preventivamente il paziente sul costo della sua prestazione, in modo da evitare ogni spiacevole discussione.
- Il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere il pagamento del certificato. Se però questo comportamento viene tenuto solo al fine di “accaparrarsi clienti”, rappresenta una forma di concorrenza sleale che deve essere ovviamente evitata. A seguito di una prestazione sanitaria, resa in regime di gratuità, sarebbe opportuno conservare una dichiarazione del paziente a cui è stata rilasciata (prestazione resa a titolo gratuito), per evitare la possibile insorgenza di contenziosi in caso di verifiche.
- Il pagamento o meno dei certificati medici si pone solo per i medici convenzionati con il SSN (medici di famiglia e pediatri di libera scelta). Infatti i medici dipendenti pubblici (ospedalieri) non hanno questo problema in quanto tutte le loro certificazioni sono sempre gratuite per il paziente, in quanto ricomprese nell’attività istituzionale del medico pubblico.
- I medici liberi professionisti i quali, al contrario dei Medici Convenzionati e Dipendenti SSN, hanno sempre diritto ad un compenso per la loro attività che, essendo di natura privata e libero professionale, non è mai ricompensata dallo Stato, ma sempre e solo dal privato cittadino.
- L’art. 54 del Codice di deontologia medica in relazione all’esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile, così recita “ Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva,commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale,alle competenze richieste e ai mezzi impiegati tutelando la qualità e la sicurezza della Il Medico comunica preventivamente alla persona nassistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purchè tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale,non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento della clientela.
PER QUANTO PREMESSO:
- I certificati medici rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta sono gratuiti per l’assistito in quanto rientrano nei compiti del medico previsti dalle Convenzioni Nazionali e/o dagli Accordi regionali. Si tratta di prestazioni che vengono pagate al medico dallo Stato e per questo motivo sono gratuite per il paziente.
I classici esempi di certificati gratuiti sono:
– incapacità temporanea al lavoro;
– riammissione a scuola;
– attività sportiva non agonistica parascolastica;
– assistenza domiciliare integrata;
– denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffusive, AIDS, ecc.).
Al di fuori di questi casi, quindi, anche il medico convenzionato può pretendere un compenso poiché si tratta di prestazioni non retribuite dallo Stato e quindi a carico dell’Assistito.
In pratica per le prestazioni non previste dalle Convenzioni Nazionali o dagli Accordi Regionali, il medico di medicina generale e il pediatra agisce come un medico libero professionista puro.
CERTIFICAZIONI MEDICHE ED I.V.A.
Si ritiene di riportare sull’argomento, qui di seguito, il parere dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 99509 del 18.12.2012:
“L’articolo 10, n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 prevede l’esenzione per ” le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e cinti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.I265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità„di concerto con il Ministro delle finanze”.
La circolare 28 gennaio 2005, n.4, in conformità anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, ha evidenziato le situazioni in cui è possibile applicare l’esenzione IVA.
Nella medesima circolare viene ribadito che l’ambito di applicazione della citata esenzione va rapportato alle prestazioni mediche di “diagnosi, cura e riabilitazione” il cui scopo principale è quello di “tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone”; relativamente all’individuazione di certificati come quelli per rilascio patente o per esonero di attività sportive, ecc., è stato chiarito che gli stessi vengono rilasciati in regime di esenzione, in base al disposto del n.18) citato, considerata la tutela della salute pubblica.Scopo precipuo, infatti, è quello di agevolare l’ attività di prevenzione e. di conseguenza, evitare che persone non in condizioni fisiche e psicologiche adeguate possano costituire per se stessi e per la collettività un serio pericolo. In tale ottica, tenuto conto che il certificato anamnestico per il rilascio del porto d’armi è da ricondursi all’ambito delle certificazioni che possono essere considerate necessarie alla tutela della salute (dato che uno stato di salute del soggetto non idoneo potrebbe comportare per se stesso e per la collettività dei pericoli o dei danni), si ritiene che il rilascio del medesimo, da parte del medico, sia esente da IVA, ai sensi del predetto n.18) citato.”
Talvolta,però, non è facile distinguere se nella prestazione medica è prevalente la finalità di cura o la finalità peritale, tant’è che la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto una possibile soluzione: nei casi in cui la prestazione del medico sia contemporaneamente finalizzata alla cura della persona, ma abbia anche risvolti assicurativi o peritali, è possibile evitare l’applicazione dell’IVA se il medico riporta in fattura la dizione: “Riscontrata prevalente finalità di tutela della salute”. Se viceversa la finalità prevalente della prestazione è di tipo assicurativo o peritale, non c’è bisogno di scrivere nulla in fattura, e quindi deve essere applicata l’IVA.
- Le certificazioni a pagamento, ma esenti IVA sono, ad esempio, quelle:
– buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;
– patenti di guida;
– porto d’armi;
– medicina del lavoro;
– esonero dalle lezioni di educazione fisica;
– infortunio a fini INAIL;
– invio di minori in colonie o comunità;
– ammissione di anziani in case di riposo;
– invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;
– avvenuta vaccinazione;
– dieta personalizzata alla mensa;
– idoneità a viaggi.
In questi casi, il medico deve riportare in fattura per giustificare la non applicazione dell’IVA
la dizione: “Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972″.
- Quali sono, i casi di certificati o prestazioni a pagamento sui quali aggiungere l’IVA
Sono, ad esempio, i certificati per:
– invalidità civile;
– infortunio a fini privati;
– riconoscimento causa di servizio;
– fini assicurativi;
– idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;
– impossibilità a presentarsi in tribunale;
– inabilità a riscuotere la pensione.
- l’IVA da applicare in questi casi è pari al 22% del compenso.
- I dati obbligatori che devono essere riportati sulla fattura sono:
– il nominativo del medico e il suo numero di Partita IVA;
– le generalità del paziente e il suo codice fiscale;
– la data e il numero progressivo della fattura
– la descrizione della prestazione (ad esempio: “visita e certificazione medica”);
– l’importo del compenso;
– l’eventuale dizione di cui sopra per le prestazioni esenti da IVA;
– in caso contrario: l’aggiunta del 22% di IVA al compenso stesso;
Se il compenso è assoggettato ad IVA la marca da bollo non si applica.
Se, invece, il compenso è esente da IVA, si applica la marca da bollo di € 2,00 ma solo se il compenso è superiore a € 77,47.
- Il medico può fare prestazioni “occasionali” senza possedere la Partita IVA?.
la legge non obbliga ad aprire la Partita IVA se i compensi annui non superano i 5.000 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate sostiene che un professionista iscritto ad un Albo non può mai dire di esercitare “occasionalmente” la professione, altrimenti non sarebbe iscritto all’Albo. L’iscrizione all’Albo, quindi, per l’Agenzia delle Entrate è indice di “abitualità” nell’esercizio della professione.