COSA E’ L’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)?
L’E.C.M. è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM?
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dai Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento, e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale.
E’ OBBLIGATORIA L’E.C.M.?
Si, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del programma Nazionale di ECM. Tutti i professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le più recenti e aggiornate conoscenze e competenze in modo da offrire un’assistenza ai terzi di un livello adeguato sul piano qualitativo.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM per tutti i professionisti è vincolato all’iscrizione all’Albo Professionale per l’esercizio della professione sanitaria. L’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo Professionale (ad esempio un neo Iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi o degli Odontoiatri a maggio 2020, l’obbligo ECM decorre dal 1 gennaio 2021).
I pensionati, seppure Iscritti all’Albo, solo se non svolgono la professione, non sono tenuti ai Corsi ECM: “I professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria” (Delibera professionisti sanitari in quiescenza del 4 febbraio 2021).
L’Ordine può verificare la posizione anagrafica degli iscritti e controllare la corretta applicazione dell’obbligo formativo. In caso di mancata applicazione delle normative vigenti, sono ipotizzabili sanzioni secondo la Commissione Nazionale ECM.
QUALI SONO LE MODALITA’ DI FORMAZIONE?
1 La Formazione residenziale;
2 La Formazione a distanza (FAD),
• La classe virtuale
• L’apprendimento collaborativo in rete
• L’autoapprendimento integrato da sistemi di supporto
3 La Formazione sul campo (FSC)
4 Altre forme di ECM:
- Attività di docenza e di tutoraggio in programmi ECM
• Presentazione di relazioni e comunicazioni in consessi scientifici
• Attività scientifica e di ricerca, inclusa la pubblicazione di lavori scientifici.
• Dossier formativo
QUALE E’ LA PIU’ RECENTE REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI?
Quella riportata nelle determine della CNFC che delibera sulle seguenti attività:
a) Le regole di acquisizione dei crediti formativi;
b) Le tipologie di formazione con relativi crediti acquisibili;
c) L’obbligo formativo per triennio: 2017-2019 / 2020-2022 (150 crediti) salvo esenzioni ed eventuali riduzioni; modalità di attivazione del Decreto Formativo);
d) I crediti per formazione all’estero (calcolati al 50% e fino a 50 % per triennio);
e) I crediti per il Liberi Professionisti;
f) La registrazione dei crediti (direttamente sui propri account – Provider);
g) Il tutoraggio (4 crediti/mese max 60% fabbisogno), esclusi docenti universitari;
h) I principi e le linee guida per la strutturazione del dossier formativo individuale e di gruppo;
i) Sperimentazioni cliniche (da 1 a 3 crediti per iniziativa max 60% fabbisogno);
j) Pubblicazioni scientifiche (da 0,5 a 3 crediti per pubblicazione);
k) Autoformazione (max 20% crediti/triennio);
l) Le modalità di rilascio della certificazione al programma ECM;
COME DEVONO ESSERE RIPARTITI ANNUALMENTE I CREDITI ECM?
TRIENNIO 2020- 2022
L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altri riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020- 2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019 Con determina del 07/07/2016, la CNFC ha:
• abolito i limiti minimi e massimi annuali;
• Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione.
RIDUZIONE CREDITI EMERGENZA COVID-19
I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
TUTTE LE INFO AGGIORNATE SUGLI ECM E LE MODALITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO SONO DISPONIBILI ALL’INTERNO DEL NOSTRO OPUSCOLO ONLINE: SCARICALO ORA!