Che cosa è l’Ordine

L’Ordine professionale: natura giuridica e funzioni

L’Ordine professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha, nel nostro Ordinamento, figura di Ente Pubblico, ovvero di Ente Sussidiario dello Stato, di natura non economica.

L’Ordine realizza una duplice tutela:

> quella dei cittadini, cui garantisce che gli esercenti la professione siano in possesso dei requisiti previsti dada legge ed operino secondo le norme della deontologia;

> quella dei medici nei confronti di comportamenti sleali da parte dei colleghi e favorendo il miglioramento della qualità della professione.

L’Ordine è un Ente:

necessario, poiché svolge attivita amministrativa nell’ambito di una potesta conferita con legge;

locale, perche ha sfera di competenza provinciale;

obbligatorio, in quanto la mancata iscrizione si configura come esercizio abusivo della professione;

autonomo, perche autoregolamentato;

associativo, in quanto formato dall’insieme degli iscritti che provvedono con l’autofinanziamento alla completa copertura delle spese;

– democratico, in quanto prevede la costituzione degli organi mediante libere elezioni cui partecipano tutti gli iscritti.

L’iscrizione all’Albo costituisce requisito ineludibile per l’esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l’abilitazione e salvo il possesso degli altri requisiti amministrativi.

La mancata iscrizione, di conseguenza, vieta l’esercizio della professione che diviene ipso facto abusivo.

L’iscrizione all’Albo assume la natura giuridica di atto di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico chirurgo e/o odontoiatra.

In tal modo si confermano le competenze tecniche, garantite dallo Stato con il rilascio del diploma di laurea e di quello di abilitazione.

L’iscritto è obbligato all’osservanza di regole comportamentali (Deontologia professionale), autonomamente elaborate dall’Organo della professione e raccolte in un Codice che statuisce gli speciali doveri propri del professionista.

Afferma la Corte Costituzionale (sentenza n. 110 del 12 luglio 1967): “per il fatto dell’appartenenza all’Ordine si crea un vincolo tra iscritto e gruppo professionale che impone comportamenti conformi ai fini che quest’ultimo deve perseguire”.

Con l’iscrizione il professionista assume, quindi, uno stato di speciale assoggettamento nei confronti dell’Ordine, cui compete sia di vigilare, con potestà sanzionatoria, sul rispetto delle norme contenute nel codice deontologico, sia di certificare il mantenimento delle condizioni giuridiche di esercizio della professione.

 

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo (art. 3 DLCPS 233/46) :

=> Tenuta e pubblicazione degli Albi professionali.

Tale obbligo ha sia una funzione interna alla professione, per inquadrare i medici nell’Ordine sia natura pubblicistica, in quanto garantisce alla comunità che Coloro ai quali ci si rivolge per ottenere prestazioni mediche sono in possesso della preparazione medica necessaria.

=> Vigilare sul decoro e l’indipendenza dell’Ordine.

Tale funzione a massimamente espressiva dell’autonomia conferita dall’ordinamento all’organo della professione.

La vigilanza dell’Ordine sul comportamento degli iscritti, cioè l’autogoverno della categoria, nasce nei fatti dalla capacità, mostrata dalla classe medica, di elaborare nel corso dei secoli un corpo autonomo di dottrine e di regole comportamentali.

Regole formali e informali che consentono l’estensione dell’intervento dell’Ordine anche alla vita privata del professionista, per tutelare sempre e comunque il decoro della categoria. Il potere disciplinare, ceduto ora dal Consiglio alle Commissioni, investe a pieno titolo i liberi professionisti e i medici dipendenti e convenzionati col SSN, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di contralto, per quanto attiene alle conseguenze sul decoro e sulla dignità della professione derivanti da un comportamento che sia anche deontologicamente illecito.

=> Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti o organizzazioni

provinciali o comunali.

=> Promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti.

Organizzando corsi di aggiornamento o sedute scientifiche, ed esercitando, sebbene ancora marginalmente, il ruolo, assegnato dai decreti che rendono esecutivi gli accordi collettivi nazionali, di indirizzo nella elaborazione dei programmi e di controllo dell’aggiornamento, previsto come obbligatorio dagli articoli 47 e 48 della Legge n. 833/78.

=> Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine.

L’ordinamento assicura alla professione una tutela giuridica in forza della quale l’Ordine si qualifica come il solo organismo tecnico abilitato dalla Legge a fornire agli organi pubblici suggerimenti e pareri in merito ai problemi di interesse delle professioni rappresentate.

=> Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli Iscritti agli Albi.

Interporsi nelle controversie fra Sanitari e tra Sanitari e Persona e/o a favore dei quali il Sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Art. 4 DLCPS 233/46:

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e propone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione all’albo; nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.