DEDUCIBILI I CONTRIBUTI VERSATI PER LA FIGLIA da Sole 24 ore – risposta
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D – Mia figlia è un medico specializzando in anestesia.
Fruisce di una borsa di studio di circa 22.000 euro annui, totalmente esenti da imposta.
Poiché ha redditi catastali per soli 500 euro annui, posso considerarla fiscalmente a mio carico? In caso affermativo, posso detrarre dal mio reddito i contributi, per 2.000 euro annui, che verso in un fondo pensione intestato a mia figlia, nonché il contributo Enpam (quota A) di circa 250 euro annui?
R – La figlia del lettore, in quanto titolare di una borsa di studio redditualmente esente da Irpef e, comunque, di un reddito complessivo imponibile non superiore al limite di 2.840,51 euro (articolo 12 Tuir), può essere considerata fiscalmente a carico del genitore.
Il quale, di conseguenza, ha diritto a dedurre dal proprio reddito gli oneri sostenuti a favore della stessa, relativi, nel caso specifico, sia al contributo Enpam (lettera e, comma i, dell’articolo 10 del Tuir), essendo esso obbligatorio, dovuto in misura fissa e non riconducibile al reddito esente di cui sopra, sia ai contributi versati alla forma pensionistica complementare, di cui alla successiva lettera e-bis, così come previsto dal comma 5 dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005, entro il limite di 5.164,57 euro (in caso di fondo in squilibrio finanziario non ricorre alcun limite di deducibilità).