ONAOSI - Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani

CENNI STORICI

L’ONAOSI, Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani di Sanitari Italiani, inizia la sua attività nel 1890, attraverso una sottoscrizione privata di alcuni medici condotti dell’epoca.

Nel 1901 fu eretta Ente morale per l’originalità e la validità di una scelta, per così dire, pionieristica di previdenza.

Con la Legge n. 306, fu introdotto un contributo annuale obbligatorio, a carico di tutti i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, nonché un contributo volontario per i restanti sanitari e venne riconosciuta all’Opera la natura di Ente pubblico nazionale, con l’attribuzione, di fatto, di funzioni di previdenza integrativa.

Da allora l’ONAOSI svolge il suo ruolo istituzionale provvedendo al mantenimento, educazione e istruzione di orfani dei medici-chirurghi, veterinari e farmacisti, in modo da «porli in grado di conseguire un titolo di studio, un ’arte o una professione fino ad avviarli a proficua carriera ».

In oltre un secolo di vita decine di migliaia di giovani hanno così potuto raggiungere qualificazioni professionali di alto livello; basti pensare che l’Opera attualmente, assiste, attraverso una serie di prestazioni, circa 4000 giovani.

A fronte di ciò, nella seconda metà degli anni ’70, in attuazione della Legge delega sul trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, fu emanato il DPR 616/1977, il quale ricomprese L’ONAOSI nell’elenco degli Enti pubblici destinati alla soppressione.

Nelle more della procedura amministrativa che avrebbe dovuto segnare la fine dell’ONAOSI, gli amministratori dell’epoca hanno, con forza, sostenuto le ragioni della presenza istituzionale dell’Ente per non consentire che venisse meno una così nobile attività a favore degli orfani dei sanitari italiani.

La posizione assunta dal Consiglio di Amministrazione sostenuta da tutte le categorie sanitarie, si tradusse in un disegno di legge, presentato da numerosi parlamentari, che prevedeva l’esclusione dell’ONAOSI dal novero degli Enti destinati alla soppressione. La definitiva approvazione della Legge 167/1991 con la quale il Parlamento italiano ha sancito il diritto dell’ONAOSI a esistere e a continuare la sua attività è stata salutata dalle categorie interessate come una autentica “liberazione ”, ma, soprattutto, come l’esplicito riconoscimento, da parte del più alto consesso istituzionale, della validità e della insostituibilità dell’operato dell’ONAOSI.

L’Opera era, comunque, priva di una specifica identità giuridica in quanto, pur essendo stata sostanzialmente acclarata la sua natura di Ente di Previdenza integrativa, rimaneva, tuttavia, formalmente assoggettata alla disciplina sulle IPAB, con evidenti incertezze sulla normativa da applicare e, in definitiva, con riflessi negativi sull’attività istituzionale.

Tali difficoltà si erano ulteriormente aggravate a causa della successiva iper produzione legislativa che aveva interessato tutti gli Enti pubblici con una serie di defatiganti adempimenti e divieti che hanno determinato una situazione di sofferenza gestionale dell’Ente. Alla fine del 1993 il Parlamento ha aperto uno spiraglio con la Legge di accompagnamento della finanziaria (Legge 24 dicembre 1993 n. 537) che ha, tra l’altro, delegato il Governo a emanare uno o più Decreti delegati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge citata, per il riordino dell’intero settore degli Enti pubblici previdenziali, anche di natura integrativa e assistenziali.

Tale disciplina prevedeva che la razionalizzazione degli Enti del settore potesse essere attuata mediante l’accorpamento, le fusioni tra Enti ovvero la soppressione, o ancora, in presenza di determinate caratteristiche, la privatizzazione.

Il riordino, pertanto, non era privo di insidie, giacché vi era il rischio di includere l’ONAOSI tra gli Enti destinati a fusione, o, addirittura, a soppressione. Le caratteristiche dell’ONAOSI, tuttavia, erano tali che un attento e obiettivo esame in sede governativa non poteva che raggiungere l’obiettivo dell’inclusione dell’Ente nell’elenco di quelli “privatizzabili ”.

Ciò in quanto l’Opera era in condizioni finanziarie più che soddisfacenti, era in grado di garantire una ottima capacità gestionale derivante dalla lunga esperienza amministrativa maturata nel settore, oltre a una rilevante capacità organizzativa. Fattori questi che hanno consentito all’Ente di continuare, anche nei momenti di incertezza legislativa, a perseguire le proprie finalità.

Tutto ciò in sintonia con i requisiti richiesti, al riguardo, dalla normativa legislativa secondo la quale «gli Enti di Previdenza e Assistenza che, non beneficiando di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, possono essere privatizzati nella forma di Associazioni o Fondazioni di diritto privato con garanzie di autonomia contabile, gestionale, amministrativa ed organizzativa, pur mantenendo le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione degli appartenenti alla categoria per la quale il singolo Ente risulta costituito ».

A tale proposito, risulta indubbiamente significativa la previsione del punto 4, comma 33, dell’art. 1 della Legge 537/1993 del mantenimento, anche dopo la privatizzazione, del contributo obbligatorio di tutti i sanitari pubblici dipendenti assicurando, in tal modo, nel tempo, l’autonomia finanziaria che ha caratterizzato e distinto l’Opera sin dalle sue origini. Il DLgs 30 giugno 1994 n. 509, con il quale è stata data attuazione alla Legge 537/1993, all’art. 1 includeva l’ONAOSI tra gli Enti da trasformare in Associazioni o in Fondazioni a partire dal 1 ° Gennaio 1995 a condizione che non «usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario ».

In attuazione di tale disposizione legislativa l’ONAOSI con deliberazioni consiliari n. 384, n. 385 e n. 386 del 18 novembre 1994 ha deciso la propria trasformazione nella omonima Fondazione con personalità giuridica di diritto privato adottando, contestualmente, lo Statuto e il Regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal comma 4 dell’art. 1 del DL 509/1994.