MODALITA E PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI DA PARTE DEI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ABILITATI ALL’ESERCIZIOPROFESSIONALE.
IL MINISTRO DELLA SANITA
Vista la legge 24 luGlio 1985, n. 409; Visti in particolare l’art. 4 e l’art. 20 della suddetta legge 24 luglio 1985, n. 409; Visto il decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233-, Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950. n. 221;
Decreta:
I. Ai fini della facoltà di opzione di cui all’art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, i medici aventi diritto debbono presentare all’ordine di appartenenza domanda di trasferimento con le procedure e modalità di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; a corredo della domanda deve essere altresì presentato certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.
2. Il trasferimento da un albo all’altro avviene senza soluzione di continuità dell’anzianità di iscrizione già maturata nel precedente albo.
3. Coloro che hanno optato per l’iscrizione nell’albo degli odontoiatri potranno, con le medesime modalità di cui all’art. 1 del presente decreto, richiedere la reiscrizione all’albo dei medici chirurghi ferme restando le limitazioni di cui al primo comma dell’art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409. D.M. 30 gennaio 1986
4. Gli iscritti agli elenchi aggiunti autorizzati all’’esercizio dell’odontoiatria sono iscritti in nuovi elenchi aggiunti all’albo degli odontoiatri. Detto trasferimento avviene di diritto e senza soluzione di continuità dell’anzianità di iscrizione precedentemente maturata. 5. I medici che optano per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri nonché i dentisti iscritti negli elenchi aggiunti e già iscritti all’ENPAM, mantengono l’ iscrizione al suddetto ente con salvaguardia di tutti i diritti acquisiti. Roma, addì 30 gennaio 1986
Il Ministro: Degan