Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24-4-2023 con cui il Ministro della salute ha
disposto che “limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione
specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025, è consentito mantenere
gli incarichi convenzionali di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della
medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni
del cui all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le
ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività
pratiche ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive modifiche”.