A fine luglio l’appuntamento con la denuncia dei redditi da libera professione per il medico e l’odontoiatra all’ENPAM – Fondo generale Quota B. E, quindi, il solito interrogativo: quali redditi vanno denunciati tramite l’apposita modulistica, con allegata la busta, inviata dalla Fondazione ai medici e agli odontoiatri (modello D) o on line o tramite inoltro postale (Fondazione ENPAM—Servizio Contributi e attività ispettiva – CP 7216 – 00162 ROMA)? Va premesso che la legge di riforma previdenziale del 1995, conosciuta come riforma Dini, ha reso obbligatoria la contribuzione previdenziale per tutti i cittadini su ogni introito da lavoro, indipendentemente anche se titolari di trattamenti di pensione. Veniva fatta eccezione per gli allora titolari di pensione, età anagrafica compresa tra i 60 e i 65 anni che ne avessero fatta domanda di esenzione ovvero con manifestazione espressa di volontà concludente nel periodo 1995-2000. Pertanto attualmente per ogni corrispettivo secondario a lavoro, abituale o occasionale, va versato il contributo previdenziale o alla Cassa di appartenenza oppure alla gestione separata INPS. Premesso che in passato molte Casse previdenziali avevano esonerato dalla contribuzione i propri pensionati, ora tale norma derogatoria è stata annullata. Va anche tenuto presente che il contributo sui redditi da attività libero-professionale di natura medico-odontoiatrica va pagato obbligatoriamente, ma a un solo ente (caso tipico è quello degli specializzandi che per legge sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale nella Gestione Separata INPS e non conseguentemente all’ENPAM, pur essendo l’attività finalizzata all’apprendimento professionale in medicina o odontoiatria e quindi un reddito per attività professionale sanitaria che per altri settori va versata all’ENPAM-Fondo generale quota B). Ma, allora, quali somme vanno ora denunciate all’ENPAM? Per l’ENPAM sono imponibili tutti i redditi da libera professione al netto delle spese sostenute per produrlo, incassati nel 2012, se pari o superiori a una certa soglia, non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale (esempio i corrispettivi percepiti dai medici per attività in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale già assoggettati alla fonte mediante con trattenuta previdenziale poi versata nel loro Fondo Speciale). Per quest’anno, la quota esente è il corrispettivo del reddito già assoggettato alla quota A e precisamente per i medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine (e conseguentemente all’ENPAM nel Fondo generale) infraquarantenni o con quota A ridotta è pari a euro 5.651,12, mentre per gli ultraquarantenni e con quota intera è pari a euro 10.436,48. Ne deriva che i titolari di pensione ENPAM del Fondo generale non versando più alcuna contribuzione per la Quota A sono tenuti a dichiarare l’eventuale reddito libero professionale, qualunque sia la cifra, che andrà assoggettato al prelievo o con aliquota intera (quest’anno 12,50%) o, ad opzione, con aliquota pari al 50% dell’aliquota intera (per quest’anno 6,25%); per i pensionati non è ammessa l’aliquota ridotta del 2% (articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 11/2011).