Il prossimo 31 dicembre 2016 si conclude il triennio ECM 2014-2016 durante il quale tutti gli Iscritti sia all’Albo dei Medici-Chirurghi che all’Albo degli Odontoiatri sono tenuti ad assolvere il loro obbligo formativo. ad aver conseguito crediti ECM in misura sufficiente
Tale obbligo, che di norma è pari a 150 crediti nel triennio, può subire variazioni in dipendenza delle situazioni individuali. E’ prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti.
L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:
Crediti acquisiti
Nel triennio 2011-2013 |
Fabbisogno triennale
2014-2016 |
Fabbisogno annuale
2014-2016 |
Da 101 a 150 | 105 | Da 17,5 a 52,5 |
Da 51 a 100 | 120 | Da 20 a 60 |
Da 30 a 50 |
135 |
Da 22,5 a 67,5 |
Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Almeno il 50% dei crediti/triennio deve essere acquisito in qualità di discente, il resto anche in qualità di docente o Tutor.
È esonerato dall’E.C.M il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero:
– Corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica);
– Corso di formazione specifica in medicina generale;
– Formazione complementare (es. corsi di “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza”);
– “Piano di interventi contro l’AIDS” per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza)
– I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza;
– I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che in caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dei crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.