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Contributo del 4% per i Medici Specialisti Esterni: modalità di calcolo, richiesta del tetto e scadenze

Dal 2023, la Fondazione Enpam ha introdotto un contributo previdenziale obbligatorio del 4% per i medici specialisti esterni che operano in strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questa misura si è resa necessaria per garantire l’adeguatezza delle pensioni dei sanitari che prestano servizio presso strutture convenzionate con il SSN.

Il contributo del 4% è calcolato sul fatturato imponibile della specifica branca specialistica della struttura accreditata SSN che include l’opera del professionista. Questo significa che il calcolo non si basa sul compenso individuale del singolo medico, ma sul fatturato SSN della Struttura generato anche dalla prestazione del singolo specialista.

Esempio:

La Struttura fattura all’ASL euro 10.000.00, paga all’ENPAM il 4%, al netto di eventuali abbattimenti, e poi sottrae la stessa cifra al professionista.

L’OMCeO di Caserta ha espresso le proprie perplessità sulla scelta della nuova contribuzione obbligatoria, inviando all’Enpam una nota prot. n. 250 dell’11/01/2024, e chiedeva la revisione della stessa. In risposta a tali dubbi, il presidente della Fondazione Enpam, Alberto Oliveti, comunicava che erano in corso valutazioni per rivedere l’obbligo contributivo, specificando che, su sollecitazione dei Ministeri vigilanti e della Corte dei Conti, la nuova contribuzione era necessaria per garantire l’equilibrio della gestione del fondo degli specialisti esterni.

La revisione della nuova contribuzione è stata notificata dall’ENPAM con Prot. n° 169201 del 17.10.2024 e consiste nel concedere allo specialista la possibilità di percentualizzare la contribuzione sul fatturato del singolo professionista, piuttosto che su quello generato dalla Struttura SSN con l’opera del professionista, in sostanza riducendo la variabilità. Quindi l’Enpam ha introdotto un’opzione di tetto al contributo che limita l’importo da versare a:

  • 10% calcolato sul fatturato dello specialista per le sole attività eseguite per conto del SSN;

Tale contribuzione si riduce al 5% per gli specialisti esterni che esercitano godendo già di un trattamento pensionistico.

Il tetto è calcolato esclusivamente sui compensi erogati dalla struttura per le prestazioni sanitarie fornite dal Professionista in regime di convenzione con il SSN. In altre parole, se il sanitario ha svolto attività per prestazioni convenzionate, su quei compensi specifici si applica il tetto. Al contrario, le prestazioni effettuate dallo stesso Professionista presso la medesima struttura, ma in regime di libera attività professionale, non rientrano nel tetto.

Esempio:

La Struttura fattura all’ASL euro 10.000.00; per le medesime prestazioni il medico fattura alla Struttura euro 2000.00; la Struttura paga all’ENPAM il 10% del fatturato del medico e poi lo sottrae al professionista.

Come Fare Richiesta del Tetto al Contributo

Il tetto è facoltativo e può essere richiesto entro il 20 novembre 2024. Nel caso in cui la scelta non venga esercitata dal Sanitario nel termine indicato, sarà automaticamente applicato il contributo del 4%. Dopo questa prima scadenza il medico potrà optare in ogni momento per il cambio contributivo e la richiesta avrà valore dal mese in cui fa la richiesta.

I professionisti potranno effettuare la richiesta accedendo alla propria area riservata sul sito Enpam (www.enpam.it), seguendo il percorso: Domande e dichiarazioni online > Opzione tetto al contributo del 4%. Questa scelta avrà effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2023. Il Sanitario andato in quiescenza potrà inserire più di un’opzione, applicando il tetto del 10% per il periodo in cui era in servizio e quello del 5% a partire dalla data di pensionamento. L’ulteriore contributo del 2% a carico della Struttura e basato sul fatturato della stessa resta in essere ed è consultabile dall’estratto contributivo sull’area riservata del portale web dell’ENPAM.

 Benefici Fiscali e Aliquota Ridotta sulla Quota B

I contributi del 4%, nonché quello del 10% previsto dal tetto, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile. I medici che versano il contributo possono beneficiare di un’aliquota ridotta del 9,75% sulla Quota B del reddito libero-professionale, alternativa all’aliquota standard del 19,50%.

Allegati:

Lettera ENPAM alle Strutture
Lettera ENPAM ai medici