- LA RICETTA MEDICA
- IL CERTIFICATO MEDICO
- IL CERTIFICATO DI MALATTIA
- IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO
- IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO
- IL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
- IL CERTIFICATO DI INVALIDITA’
LA RICETTA MEDICA
La ricetta medica è un vero e proprio documento, redatto da un medico abilitato ed iscritto all’albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica
Ne esistono diverse tipologie:
- La ricetta del ricettario regionale che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario regionale;
- la cosiddetta ricetta “bianca” del ricettario personale del medico, che permette, comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino.
- La ricetta ministeriale a ricalco che è una ricetta speciale che il medico compila per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti. È’ compilata su un ricettario in triplice copia, in modo che una copia rimane al medico, una al paziente ed un’altra va al farmacista.
- La cosiddetta ricetta limitativa è quella che può essere compilata solo da medici di una determinata branca specialistica oppure da medici operanti in centri ospedalieri, corredata dalla redazione di un piano terapeutico.
La ricetta “rossa”, così definita per la bordatura colorata dei campi e che il medico compila con i dati necessari, può essere utilizzata esclusivamente dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e viene utilizzata per la prescrizione di una terapia farmacologica, di un esame diagnostico o di una visita specialistica a carico del servizio sanitario. L’uso di una ricetta rossa non permette l’erogazione a carico del servizio sanitario di farmaci o prodotti parafarmaceutici non compresi tra le formulazioni del prontuario farmaceutico regionale, né di esami, visite o terapie non comprese nei Livelli Essenziali d’Assistenza o nelle disposizioni della propria regione.
La ricetta bianca è quella che ogni medico può compilare su carta bianca, sulla quale siano però riportati:
- il nome e cognome del medico;
- la data;
- luogo;
- la firma autografa del medico.
La ricetta bianca può essere considerata “ripetibile” e “non ripetibile”:
- è considerata “ripetibile” quando prescrive un farmaco che la legge prevede sia dispensabile più volte in un arco temporale definito. Secondo la normativa attuale, un farmaco dispensabile con ricetta ripetibile può essere venduto fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazioneda parte del medico. Se il medico invece precisa un numero di confezioni maggiore di uno, la ripetibilità decade e la ricetta permette di ritirare solo quel quantitativo specifico. L’unica eccezione riguarda le ricette ripetibili contenenti la prescrizione di alcuni farmaci (come quelli presenti nella sezione E della tabella delle sostanze attive stupefacenti e psicotrope), nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni.
- Se, invece, la ricetta prescrive un farmaco soggetto a prescrizione non ripetibile, è utilizzabile dal paziente una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni. Il farmacista ritirerà la ricetta al momento della consegna del farmaco.
La ricetta rossa, una volta cartacea, è ora sempre più sostituita dalla ricetta elettronica .
La ricetta elettronica, detta anche ricetta dematerializzata (dal momento che non è più su supporto cartaceo) rappresenta un’evoluzione della classica ricetta rossa, raggiunta grazie a un processo di digitalizzazione arrivato anche in ambito sanitario.
La nuova ricetta medica, che può essere riferita alla prescrizione di farmaci o alle richieste di visite specialistiche o diagnostiche, viene emessa attraverso un sistema che permette di visualizzare in tempo reale la storia clinica del paziente, le prescrizioni richieste dal medico ed il ritiro dei medicinali in farmacia.
Un elemento che caratterizza la ricetta digitalizzata, è rappresentato dal numero di ricetta elettronica (NRE) che sostituisce il codice a barre della ricetta tradizionale e serve ad identificare in maniera univoca (a livello nazionale) una determinata prescrizione medica online. Il numero di ricetta elettronica è formato da 15 caratteri. Un’altra caratteristica della ricetta elettronica, è che può essere utilizzata anche al di fuori della propria regione perchè ha validità su tutto il territorio nazionale ed al paziente viene comunque rilasciato un promemoria cartaceo da presentare.
Ogni medico si assume personalmente la responsabilità delle prescrizioni che redige e, quindi, il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta non sono obbligati a trascrivere sul ricettario regionale le prescrizioni di altri medici (sia che provengano da strutture ospedaliere o ambulatori pubblici, sia da strutture private accreditate, men che meno se provenienti da strutture private, qualora non le condivida) se non lo ritengono appropriato.
Il CERTIFICATO MEDICO
Definizione di Certificato medico: “testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa”.
Il certificato medico può contenere, non solo, dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, bensì ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell’esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l’idoneità al lavoro, l’idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.).
Nel certificato devono essere riportati alcuni dati essenziali ovvero: le generalità del medico certificatore (nome, cognome, qualifica, recapito, eventuale struttura sanitaria di appartenenza), le generalità del paziente/richiedente, l’oggetto della certificazione (diagnosi o prognosi), il luogo e la data del rilascio, sottoscrizione, timbro e firma del medico.
Il medico certifica dati che rientrano nella sua sfera di competenza professionale, senza spingersi in dichiarazioni o affermazioni che riguardano aspetti non attinenti la scienza medica.
I certificati sono di varia tipologia ed è possibile distinguere tra obbligatori e facoltativi, non in base all’obbligo del medico di rilasciarli, bensì in relazione alle esigenze dei richiedenti.
I certificati obbligatori sono tali in quanto il cittadino ne ha necessità per esercitare un diritto o tutelare un proprio interesse, ad esempio per accedere a determinate prestazioni di sicurezza, assicurazione sociale o a benefici economici. Si tratta, ad esempio, del certificato di vaccinazione o esenzione dalla vaccinazione, del certificato di morte, del certificato di assistenza al parto e così via.
I certificati facoltativi sono rilasciati su richiesta dell’interessato che se ne serve a proprio vantaggio esibendoli ad Enti pubblici e/o a privati (di fatto obbligatori)
Il CERTIFICATO DI MALATTIA
L’art. 7 del dpcm del 26/03/2008, definisce il certificato medico come: “l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.”
- Quando un lavoratore si ammala deve informare il proprio datore della sua assenza anche per via telefonica.
- Il lavoratore, quindi, deverivolgersi al proprio medico curante che potrà rilasciare il certificato solo dopo averlo visitato. La visita può avvenire a domicilio, in caso di necessità e/o intrasportabilità, o presso l’ambulatorio del medico.
- Entro 24 ore dalla visita, il medico di famiglia deve inviare il certificato di malattiain forma telematica all’I.N.P.S e comunicare il numero di protocollo del certificato al lavoratore, che, a sua volta, deve comunicarlo al proprio datore di lavoro.
- Il datore di lavoro, collegandosi alsito dell’Inps prende visione del certificato e decide se richiedere eventualmente la visita fiscale.
L’invio telematico dei certificati medici è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati ad eccezione di alcune categorie del settore pubblico (Vigili del Fuoco, Forze armate, Corpi armati di Stato). Costoro possono, infatti, ottenere il rilascio di un certificato di malattia da parte di un medico libero professionista su carta bianca intestata.
All’invio telematico del certificato sono tenuti anche i medici specialisti (TUTTI) che emettono una prognosi. I medici del SSN o convenzionati con esso, sono dotati delle necessarie credenziali, mentre gli atri medici possono ottenere l’accreditamento tramite l’ordine di appartenenza.
In caso di visita fiscale, il lavoratore ammalato ha l’obbligo di reperibilità in alcune fasce orarie prestabilite. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.”
IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO
E’ richiesto per chi pratica attività sportiva non agonistica, ovvero:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione;
- coloro che praticano sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti);
- coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
Per chi, infine, si vuole iscrivere in palestra o in piscina, il certificato non è obbligatorio ma viene richiesto per finalità assicurative, il costo è a carico del utente e si aggira tra i € 20.00/40.00.
IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.
La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l’arco).
Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta, però a quest’ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L’atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.
Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili.
In ultimo occorre precisare che i soggetti che praticano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneità per l’esercizio di attività sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute.
IL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
Il certificato di gravidanza viene utilizzato, a fini legali, per diverse condizioni, come, ad esempio, comunicare lo stato di gravidanza, l’astensione obbligatoria dal lavoro, l’esenzione dall’uso delle cinture in auto e così via.
I medici (ad esempio il ginecologo di struttura pubblica o privata, il MMG dopo aver acquisito certificato specialistico) compilano e trasmettono online all’INPS i certificati medici di gravidanza o interruzione attraverso il servizio dedicato. In fase di compilazione andranno inseriti una serie di dati, ovvero: le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto.
Discorso a parte la certificazione di GRAVIDANZA a RISCHIO.
IL CERTIFICATO DI INVALIDITA’
Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve, prima di tutto, recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti che deve indicare, oltre ai dati anagrafici:
- codice fiscale
- tessera sanitaria
- dati clinici (anamnesi, obiettività)
- diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
- indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto
- indicazione di eventuali patologie gravi
- indicazione della finalità del certificato
- l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
La trasmissione online dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati. Il medico (non solo il MMG) compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato (deve essere in possesso delle credenziali ), stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme ad una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica. (come tutti i certificati ai fini medico-legali va fatturato con IVA)
A CURA DI:
Dr. Agostino Greco, Dr. Pietro Lo Greco, Dr. Emanuele Spina