QUANTI CREDITI SI DEVONO ACQUISIRE NEL TRIENNIO

Quanti sono i crediti obbligatori da acquisire nel triennio?

Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori.

Negli ultimi trienni l’obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti.

È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID. Nella sezione “Partecipazioni ECM” è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

Ogni triennio devo sempre acquisire 150 crediti ECM?
  1. L’obbligo formativo NON è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio come:

–          bonus derivanti dal completamento dell’obbligo formativo del triennio precedente,

–          bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,

–          bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità etc.).

Pertanto, è INDISPENSABILE controllare il numero dei crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. accedendo tramite SPID.

Devo acquisire 50 crediti l’anno?
  1. Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio. (Delibera CNFC del 7 luglio 2016).
La Formazione ECM è obbligatoria?

Sì. Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni sanitarie.

Pertanto, gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell’obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

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