Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori.
Negli ultimi trienni l’obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti.
È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID. Nella sezione “Partecipazioni ECM” è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.
- L’obbligo formativo NON è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio come:
– bonus derivanti dal completamento dell’obbligo formativo del triennio precedente,
– bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,
– bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità etc.).
Pertanto, è INDISPENSABILE controllare il numero dei crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. accedendo tramite SPID.
- Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio. (Delibera CNFC del 7 luglio 2016).
Sì. Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni sanitarie.
Pertanto, gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo.
Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell’obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.