ESONERI E ESENZIONI

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. registra automaticamente i miei esoneri ed esenzioni?
  1. L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S..

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Quali sono i casi di esonero?

I corsi oggetto di esonero nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, sono:

–           laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

–           corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

–           corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

–           corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

–           corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

–           corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;

–           corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

–           corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;

–           corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

Come viene calcolato l’esonero?

La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l’anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:

Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel novembre 2021 e lo conclude nel giugno 2026, può richiedere l’esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.

In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

Quando posso inserire l’esonero?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo.

Esempio:

Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

Quali sono i casi di esenzione?
  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • congedo maternità e paternità: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • adozione e affidamento preadottivo: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D. Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per incarico direttore socio-sanitario aziendale e direttore generale: art. 3-bis, comma 11, D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • pensionamento;
  • richiamo alle armi come previsto dal D. Lgs. N. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  • professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992);
Il pensionamento mi esenta dall’obbligo ECM?

 È prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4. del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”) per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.

In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15/12/2021) il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione per pensionamento.

In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS, essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

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