Accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione “Spostamento Crediti” all’interno della quale è possibile visualizzare l’elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.
Nel rispetto della delibera della CNFC 6/2024 entro la scadenza del 31 dicembre 2025, è possibile spostare di competenza al triennio 2020/2022 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM conseguiti entro il 31/12/2023. Le partecipazioni spostate seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione.
Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo verrà automaticamente ricalcolato e aggiornato.
È importante ricordare che l’operazione di spostamento è irreversibile, per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.
- Nel rispetto della delibera della CNFC del 15/12/2021, entro la scadenza del 31 giugno 2022, è possibile spostare SOLO ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) le partecipazioni conseguite con formazione ECM per eventi con data fine entro il 31/12/2021.
È possibile acquisire crediti ECM attraverso:
– la partecipazione ad eventi residenziali
– la partecipazione ad eventi FAD
– lo svolgimento di attività formative come per esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.
- Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.
Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM).
Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro:
– 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
– 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.
In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Si.
Si.
- ALMENO il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.
- È possibile inserire come autoformazione:
– fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016
– fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo individuale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.