Partecipare a corsi di aggiornamento professionale ECM

Come posso verificare i crediti ECM?

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/

Co.Ge.A.P.S. è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare:

–          l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale;

–          i crediti ECM acquisiti;

–          eventuali riduzioni;

–          le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

A partire dall’1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password.

Il Professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ esclusivamente con il proprio SPID, CIE o CNS.

Perché una volta entrato sul sito www.cogeaps.it, dopo aver cliccato su “Entra con SPID”, visualizzo l’intestazione del sito di Regione Veneto?

Per l’integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l’accesso all’area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE. Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio gestore SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo.

 

 

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Quanti sono i crediti obbligatori da acquisire nel triennio?

Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori.

Negli ultimi trienni l’obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti.

È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID. Nella sezione “Partecipazioni ECM” è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

Ogni triennio devo sempre acquisire 150 crediti ECM?
  1. L’obbligo formativo NON è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio come:

–          bonus derivanti dal completamento dell’obbligo formativo del triennio precedente,

–          bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,

–          bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità etc.).

Pertanto, è INDISPENSABILE controllare il numero dei crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. accedendo tramite SPID.

Devo acquisire 50 crediti l’anno?
  1. Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio. (Delibera CNFC del 7 luglio 2016).
La Formazione ECM è obbligatoria?

Sì. Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni sanitarie.

Pertanto, gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell’obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

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Ho verificato che ho carenza di crediti ECM nel triennio 2020/2022. Come faccio a sanarli?

Accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione “Spostamento Crediti” all’interno della quale è possibile visualizzare l’elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.

Nel rispetto della delibera della CNFC 6/2024 entro la scadenza del 31 dicembre 2025, è possibile spostare di competenza al triennio 2020/2022 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM conseguiti entro il 31/12/2023. Le partecipazioni spostate seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione.

Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo verrà automaticamente ricalcolato e aggiornato.

È importante ricordare che l’operazione di spostamento è irreversibile, per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.

Posso spostare i crediti in esubero acquisiti nei trienni precedenti sui trienni successivi? (esempio dal triennio 2017-2019 al triennio 2020-2022)
  1. Nel rispetto della delibera della CNFC del 15/12/2021, entro la scadenza del 31 giugno 2022, è possibile spostare SOLO ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) le partecipazioni conseguite con formazione ECM per eventi con data fine entro il 31/12/2021.
Quali sono le modalità di acquisizione dei crediti formativi?

È possibile acquisire crediti ECM attraverso:

–          la partecipazione ad eventi residenziali

–          la partecipazione ad eventi FAD

–          lo svolgimento di attività formative come per esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

Tutti i crediti acquisiti vengono registrati in automatico dal Co.Ge.A.P.S.?

 

  1. Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM).

Perché sul sito Co.Ge.A.P.S. non sono presenti tutti i miei crediti ECM acquisiti di recente?

 

Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro:

–   90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;

–   90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Posso soddisfare il mio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la SOLA partecipazione a corsi FAD?

Si.

Posso soddisfare il mio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la SOLA partecipazione a corsi FAD?

Si.

Posso soddisfare il mio obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio)?
  1. ALMENO il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.
Posso soddisfare il mio obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio)?
  1. È possibile inserire come autoformazione:

–          fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016

–          fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo individuale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.

 

 

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La piattaforma Co.Ge.A.P.S. registra automaticamente i miei esoneri ed esenzioni?
  1. L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S..

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Quali sono i casi di esonero?

I corsi oggetto di esonero nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, sono:

–           laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

–           corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

–           corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

–           corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

–           corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

–           corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;

–           corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

–           corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;

–           corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

Come viene calcolato l’esonero?

La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l’anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:

Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel novembre 2021 e lo conclude nel giugno 2026, può richiedere l’esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.

In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

Quando posso inserire l’esonero?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo.

Esempio:

Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

Quali sono i casi di esenzione?
  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • congedo maternità e paternità: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • adozione e affidamento preadottivo: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D. Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per incarico direttore socio-sanitario aziendale e direttore generale: art. 3-bis, comma 11, D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • pensionamento;
  • richiamo alle armi come previsto dal D. Lgs. N. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  • professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992);
Il pensionamento mi esenta dall’obbligo ECM?

 È prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4. del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”) per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.

In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15/12/2021) il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione per pensionamento.

In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS, essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

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