Il tema delle Società tra professionisti, per essere compreso in tutti i suoi aspetti, necessita di un approfondimento storico per ricostruire le varie vicende che hanno portato all’attuale situazione.
Il primo riferimento normativo è la Legge 23 novembre 1939, n. 1815, che sostanzialmente vietava l’esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria sulla base della personalità della prestazione professionale stessa che mal si attagliava ad una struttura sociale ma che, in realtà, nascondeva l’implicito scopo di impedire ai professionisti di razza ebraica di superare il divieto di svolgere la professione, impedendo loro di utilizzare appunto lo strumento delle società.
La situazione venne a modificarsi con l’art. 24 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 che abrogava l’art. 2 della L. 1815/1939 e demandava a successivi regolamenti ministeriali le modalità con cui dovevano essere costituite le società tra professionisti.
Tali regolamenti non furono mai emanati, anche sulla base di un parere del Consiglio di Stato che ritenne tale materia rientrante nella cosiddetta “riserva di legge” impedendo, quindi, una disciplina esclusivamente di carattere regolamentare. Successivamente sulla materia intervenne la L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Legge Bersani) che, all’art. 2, prevedeva l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.”
L’esplicito riferimento esclusivamente alle società di persone lasciava ancora qualche dubbio in riferimento alla ammissibilità dell’esercizio delle professioni intellettuali attraverso lo strumento delle società di capitali (SpA, Sapa e Srl).
Finalmente l’art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, modificando parzialmente l’art. 3 della L. 14 settembre 2011, n. 148, ha espressamente previsto:
“3. E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto con prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.”.
E’ necessario, infine, sottolineare che la L. 24 marzo 2012, n. 27 – che converte in Legge con modificazioni il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – ha integrato l’appena citato art. 10 della L. 183/2011 prevedendo che:
“Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.”
Più importante è l’integrazione che testualmente prevede: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
” E’ importante notare, infine, che nella stessa normativa è prevista la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Da ultimo si segnala l’ulteriore integrazione che prevede: “Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.”
Riepilogando, occorre notare che i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Libro V del codice civile sono, in sostanza, tutte le società di persone e di capitali e qualsiasi tipo di società correlativa.
E’, infine, da rilevare che lo stesso art. 10 appena citato demanda ad un successivo regolamento del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, per disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 sopra riportati.
E’ stato inoltre pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183” che integra la normativa legislativa.
i punti salienti sono i seguenti:
– l’art. 3 del decreto concernente “Conferimento dell’incarico” stabilisce che le prestazioni oggetto dell’incarico possono essere eseguite solo dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria;
– l’art. 4 recante “Obblighi di informazione” al comma 2 dispone che, al fine di garantire il diritto del cliente di scegliere i professionisti, la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento;
– l’art. 6 concernente “Incompatibilità” al comma 1 stabilisce che, così come previsto dall’art. 10, comma 6, della legge 183/11 citato in premessa, i soci non possono partecipare a più di una società professionale.
Tale incompatibilità si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’ordine di appartenenza;
– il comma 3 dell’art. 6 dispone che il socio con finalità di investimento può far parte della società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società é iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
– ai sensi del comma 4 dell’art. 6 costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
– il comma 6 dell’art. 6 dispone che “Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista”;
– il capo IV del decreto recante “Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare” dispone all’art. 8 che “1. La società tra professionisti é iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; – la società multidisciplinare é iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”;
– l’art. 9 concernente “Procedimento” prevede che “la domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 é rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione é posta la sede legale della società tra professionisti ed é corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda”;
– il comma 3 dell’art. 9 dispone che “il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni”;
– l’art. 10 recante “Diniego dell’iscrizione” prevede che “1. prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni é data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 2. La lettera di diniego é comunicata al legale rappresentante della società ed e’ impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali.
E’ comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorità giudiziaria”;
– l’art. 11 recante “Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito” dispone che il Consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contradditorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi;
– l’art. 12 concernente “Regime disciplinare della società” prevede che “1. ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che é soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale é iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta. 2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, é ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società”.
MODULISTICA